Circostanze straordinarie secondo il regolamento UE
Il risarcimento non spetta per ogni interruzione del volo. La compagnia aerea può quindi negarti il risarcimento anche se il tuo volo è stato cancellato o è arrivato con oltre 3 ore di ritardo rispetto all’orario previsto. Le principali circostanze straordinarie in cui il vettore non è tenuto a risarcirti sono queste:
- condizioni meteorologiche
- instabilità politica
- rischi per la sicurezza
- insufficiente sicurezza del volo
- malfunzionamento del radar di volo fuori dal controllo della compagnia aerea
- emergenze in aeroporto come attacchi terroristici, incendi, allarmi bomba, ecc.
- sciopero del personale aeroportuale o del controllo del traffico aereo
- altre situazioni di emergenza ed eccezionali
Per il maltempo conta l’intensità, e si valuta sempre caso per caso. A volte una pioggia battente o un temporale leggero non compromettono il volo. Ma se ci si mettono anche le raffiche di vento, ad esempio, il controllo del traffico aereo può decidere di non autorizzare il decollo o di ritardare il volo.
L’elenco di circostanze straordinarie qui sopra è indicativo e viene ampliato man mano dalla prassi della CGUE, che prende in considerazione anche altre situazioni potenzialmente classificabili come straordinarie. Qui sotto ne esaminiamo alcune. Se invece cerchi informazioni sull’imbarco negato, cioè l’overbooking, leggi il nostro articolo dedicato.
La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
La CGUE basa tutte le sue decisioni sull’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento UE 261/2004 sul diritto al risarcimento per interruzione del volo. In base a quell’articolo, la compagnia aerea è liberata dall’obbligo di pagare il risarcimento se dimostra che la cancellazione o il ritardo del volo sono stati causati da circostanze straordinarie che non si sarebbero potute evitare nemmeno adottando tutte le misure ragionevoli. La CGUE ha fissato due regole fondamentali che devono valere insieme perché una circostanza possa dirsi «straordinaria». L’evento, primo, non deve essere inerente al normale esercizio dell’attività del vettore e, secondo, per sua natura o origine deve sfuggire al suo controllo effettivo. Basta che uno solo di questi due criteri non sia soddisfatto perché tu abbia diritto al risarcimento per un volo cancellato o in ritardo.
Sciopero: quando ho diritto al risarcimento e quando no?
Gli scioperi sono uno dei temi più dibattuti quando si parla di circostanze straordinarie. In generale il regolamento UE li cita tra gli eventi che possono rientrare nelle circostanze straordinarie. Ma la CGUE ha emesso diverse decisioni chiave che stabiliscono quali scioperi lo sono davvero e quali no.
Sciopero dei piloti e del personale della compagnia
Lo sciopero dei piloti o del personale della compagnia è considerato dalla CGUE una situazione di cui risponde la compagnia stessa. Se il volo viene interrotto a causa di uno sciopero indetto direttamente dai piloti, da altro personale del vettore o dal sindacato dei suoi dipendenti, i passeggeri hanno diritto al risarcimento.
È una decisione molto importante: stabilisce che il vettore è responsabile di una situazione del genere, quindi questo tipo di sciopero non rientra nelle circostanze straordinarie.
Sciopero del personale aeroportuale o del controllo del traffico aereo
Lo sciopero dei dipendenti dell’aeroporto è invece considerato una circostanza straordinaria, a differenza di quello dei dipendenti della compagnia. Se il tuo volo viene interrotto per questo motivo, purtroppo non hai diritto al risarcimento. La CGUE ha quindi distinto in modo logico le due situazioni: in caso di sciopero del personale aeroportuale o degli addetti al controllo del traffico aereo, il vettore non è responsabile perché non può influire in alcun modo sulla situazione. Negli ultimi anni, quindi, può esserti capitato di imbatterti in diversi scioperi durante un viaggio, ad esempio degli addetti ai bagagli in aeroporto. Lo sciopero più frequente resta però quello dell’ATC, che colpisce il traffico aereo su tutto il territorio. In questi casi le compagnie di solito non possono fare nulla e non sono tenute a risarcire i passeggeri per cancellazioni o ritardi dei voli.
Guasto tecnico dell’aeromobile: in quali casi ho diritto al risarcimento?
La CGUE distingue tra circostanze che nascono dall’attività della compagnia (interne) e quelle che si verificano a prescindere da essa (esterne). Le circostanze esterne sono quasi sempre considerate straordinarie: le causano eventi naturali o azioni di terzi.
Per i guasti tecnici conta poi se si tratta di un difetto che compare sull’aeromobile per mancanza di manutenzione o durante la manutenzione, oppure di un difetto che sfugge al controllo del vettore. Se il problema tecnico emerge durante la manutenzione e deriva, ad esempio, dalla normale usura dell’aeromobile, è una situazione di cui risponde il vettore e per cui i passeggeri hanno diritto al risarcimento in caso di volo cancellato o in ritardo.
Se invece il difetto tecnico nasce da una situazione che la compagnia non poteva prevedere né prevenire, è una circostanza straordinaria di cui il vettore non risponde, e quindi nessun risarcimento è dovuto.
Impatto con un uccello: posso chiedere il risarcimento?
L’impatto con un uccello è uno dei motivi più frequenti con cui la compagnia nega la richiesta di risarcimento. La CGUE ha stabilito che se un volo viene ritardato o cancellato a causa di un precedente bird strike che ha provocato un guasto tecnico o una necessaria ispezione dell’aeromobile, non puoi chiedere il risarcimento. Anche qui è una decisione logica, perché la compagnia non avrebbe potuto in alcun modo prevedere o anticipare la situazione.
Attenzione però: le compagnie spesso abusano di questo motivo, e potresti scoprire che la compagnia si rifiuta di pagare il risarcimento adducendo un bird strike che in realtà non c’è mai stato.
Altre situazioni di emergenza
Durante i tuoi viaggi puoi imbatterti in tante altre situazioni che possono ritardare o addirittura cancellare il volo. Per chiudere, ecco altri due casi interessanti e come vanno valutati dal punto di vista del risarcimento.
Comportamento aggressivo dei passeggeri
La CGUE si è occupata, tra l’altro, di un caso in cui il pilota ha dovuto effettuare un atterraggio non previsto in un altro aeroporto a causa del comportamento aggressivo di un passeggero a bordo. L’equipaggio ha fatto sbarcare il passeggero con i suoi bagagli e ha proseguito verso la destinazione finale. Come puoi immaginare, anche qui si tratta di una circostanza straordinaria per cui i passeggeri non hanno diritto al risarcimento. La compagnia non aveva alcun controllo sulla situazione.
Morte improvvisa di un pilota
Una decisione piuttosto controversa degli ultimi anni riguarda il ritardo o la cancellazione di un volo a causa della malattia o addirittura della morte del pilota o di altro membro dell’equipaggio prima della partenza. La CGUE ha stabilito che in queste situazioni i passeggeri hanno diritto al risarcimento, a meno che non si ammali un numero così alto di dipendenti da paralizzare le operazioni della compagnia. La compagnia deve quindi avere personale di riserva pronto su ogni volo nel caso si verifichi un evento simile, ed è perciò responsabile di qualsiasi interruzione del volo. Anche se (per fortuna) è una situazione più o meno eccezionale, da valutare sempre caso per caso, qui dovresti avere diritto al risarcimento.